SOS CITTADINO La manovra d’estate rende più facile la portabilità dei mutui bancari

Cara banca, o mi lasci spostare il debito o mi risarcisci

Caaf Cgil



Sapevate che è possibile, in virtù del decreto Bersani, spostare un mutuo in una banca diversa rispetto a quella con cui è stato contratto? E se la banca non lo permette, ora è possibile chiedere un risarcimento, grazie alla "manovra d'estate" varata dal Governo



In questi giorni il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla manovra d'estate, più precisamente ha varato un decreto legge che contiene una serie di misure aventi come scopo principale quello di creare condizioni e strumenti tali da affrontare e sconfiggere la crisi che negli ultimi mesi ha colpito imprese e singoli cittadini.
Tra le misure introdotte dal cosiddetto “Decreto anticrisi” merita di essere segnalata la norma che interviene in materia di surrogazione del mutuo.
In particolare, nella manovra  d’estate si prevede che il cliente possa chiedere ed ottenere il risarcimento del danno nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni in un mese dalla richiesta della stessa.
Ma che cosa s’intende per surrogazione del mutuo?
Innanzitutto occorre fare un passo indietro.
Da un punto di vista strettamente giuridico la surrogazione è un istituto previsto dal diritto civile.
In particolare, l’articolo 1202 del Codice Civile disciplina la surrogazione per volontà del debitore, in forza della quale il debitore che prende a mutuo una certa somma di denaro al fine di pagare un debito, può surrogare (ossia sostituire) il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di quest’ultimo.
Tale norma, tuttavia, non era applicabile al contratto di mutuo bancario a causa di apposite clausole inserite nei contratti di mutuo da parte delle banche stesse.
In forza di ciò, a chi contraeva un mutuo con un certa banca era preclusa la facoltà di “portare” il mutuo presso un altro istituto di credito che praticasse condizioni più vantaggiose.
Con l’entrata in vigore della riforma Bersani questa preclusione è venuta meno.
Ora infatti il debitore è libero di passare da una banca all’altra senza oneri e senza perdere i benefici fiscali acquisiti.
Soprattutto, la banca con la quale originariamente si è contratto il mutuo non può opporsi.
Tuttavia, fatta la legge trovato l’inganno.
Nonostante la riforma Bersani sia in vigore da oramai due anni, la portabilità del mutuo o “surroga” fatica ancora ad essere applicata, con effetti negativi soprattutto per i clienti.
Orbene, il recente decreto anticrisi interviene proprio su queste problematiche stabilendo che “nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta del debitore, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo”.

Angela Trombini
angela.trombini@libero.it
29 giugno 2009
Il telefonino di Rovigo

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