L'avvocato Paolo Nitti, del Foro di Padova si occupa di diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari. Negli ultimi anni si è occupato della tutela dei risparmiatori coinvolti nei ben noti casi di crack finanziari (Argentina, Parmalat, Cirio, Lehman Bros.). Ha realizzato uno studio sul fenomeno del cosiddetto sovraindebitamento e sulla sua stretta correlazione con il reato di usura, con particolare riguardo alle fattispecie di contratti di credito (mutui fondiari, credito al consumo, carte di credito revolving, prestiti Ipdap). Da questa esperienza ha tratto la convinzione di come il cittadino sia poco o nulla informato sui problemi di natura giuridica soprattutto nei rapporti con istituzioni bancarie ed assicurative. In questa rubrica affronterà, per i nostri lettori, argomenti utili ed interessanti. Risponderà anche alle vostre domande, potete contattarlo in redazione scrivendo all'indirizzo: info@rovigooggi.it
Proseguiamo nell'analisi dei più diffusi contratti di credito trattando di quella particolare forma di contratto di credito al consumo che prende il nome di credito rotativo o revolving.
Il credito rotativo consiste in un’apertura di linea di credito (appoggiata o meno ad una carta magnetica) nella quale il fido si ricostituisce (nella sola linea capitale) man mano che si effettuano i rimborsi; in questo modo l’utilizzatore ha la disponibilità permanente di una somma di denaro con cui potrà effettuare ulteriori spese. Un credito rotativo (revolving) prevede l'impegno, da parte della banca emittente, di rinnovare, di volta in volta, l'impegno a pagare, a negoziare, ad accettare o a far effettuare il pagamento, ripristinando quindi l'importo iniziale del credito.
In pratica, è una normale apertura di credito il cui importo, dopo ogni utilizzo, viene ripristinato automaticamente e messo a disposizione del beneficiario. Tale tipologia di contratto di credito viene ad oggi solitamente adoperata in relazione all'emissione di strumenti di pagamento elettronici: le cosiddette carte di credito revolving. Si tratta di normali carte di credito che consentono il rimborso a rate, anziché in un unica soluzione, del saldo di fine mese. Praticamente sono carte che permettono di usufruire di piccoli prestiti, una linea di credito incorporata che può essere utilizzata sia per i pagamenti che per i prelievi di contante. E' sempre previsto un limite di utilizzo (massimale), ma il rimborso può avvenire col pagamento di un certo numero di rate che vengono addebitate sul proprio conto corrente. Il credito usufruibile con queste carte varia dai 1.500 ai 10.000 euro, e viene deciso dalla banca emittente dopo aver valutato l'affidabilità creditizia del richiedente. Il contratto fissa una rata minima – un importo fisso o percentuale rispetto al dovuto, normalmente intorno al 5%, – che va obbligatoriamente pagata a determinate scadenze. Il cliente può, a sua discrezione, aumentare tale rata o - se previsto - decidere di estinguere con un unico pagamento tutto il saldo. Mano a mano che si rimborsano gli importi spesi si ricostituisce la disponibilità per ulteriori utilizzi. Sugli importi utilizzati vengono calcolati degli interessi mensili previsti dal contratto. Gli interessi non vengono addebitati qualora il credito non venga utilizzato o se l'importo utilizzato viene saldato tutto in una volta (come avviene per le carte di credito a saldo, se il contratto prevede questa possibilità: ad esempio ponendo quale massimale della carta di pagamento l'importo di 2.000 € e quale importo della rata di rimborso concordata la somma di 100 € mensili, qualora il consumatore proceda ad effettuare acquisti per l'ammontare di 1.000 € avrà a disposizione ulteriori 1.000 € sino alla scadenza della successiva rata di rimborso che, una volta versata, andrà a ricostituire parte della disponibilità dell'affidamento concesso al consumatore che avrà quindi a disposizione 1.100 €, così come, una volta corrisposta la successiva rata, la disponibilità sarà pari ad 1.200 € e così via). I contratti con cui vengono concessi detti strumenti di pagamento devono rispondere alle previsioni del Tub in tema di credito al consumo (artt. 121 e ss D.lgs 385/1993). A tal riguardo, particolare attenzione deve porsi all'indicazione del Taeg che, come visto, rappresenta l'indice del costo totale del credito a carico del consumatore e rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. Infatti, nelle tipologie di contratti di credito al consumo connessi all'utilizzo di carte di credito revolving, l’ammontare del debito non è predeterminato, non viene versato in un’unica soluzione e rimborsato mediante la corresponsione di rate costanti fino a completa estinzione. Invero in tali fattispecie il cliente ha una linea di credito, utilizzabile in più soluzioni e che si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi; il debito quindi può variare di mese in mese a seconda degli utilizzi che il possessore ne fa (ovviamente sempre nel rispetto del fido); inoltre, la rata di rimborso non è predeterminata ma può variare in misura percentuale rispetto al fido effettivamente utilizzato, purché essa non sia inferiore ad un rimborso minimo prefissato dal finanziatore (rata minima).
Tali caratteristiche rendono impossibile il calcolo del Taeg secondo le modalità previste dalla legge; in questa prospettiva si può solo procedere al calcolo di un Taeg “teorico”, costruito su ipotesi di utilizzo della linea di fido e di entità delle rate di rimborso. Al riguardo, la Banca d’Italia ha suggerito delle linee guida secondo le quali il Taeg va calcolato con la consueta formula, assumendo per ipotesi che: a) il consumatore utilizzi in un’unica soluzione l’intero fido; b) lo rimborsi pagando mensilmente la rata minima; c) fino a estinzione dell’intero debito non vengano effettuate ulteriori spese. Il Taeg che ne risulta non è in realtà l’indicatore del costo effettivo dell’operazione (le ipotesi possono infatti non rispecchiare il reale utilizzo del fido), ma può essere un utile strumento per confrontare le offerte proposte dalle diverse società emittenti gli strumenti di pagamento elettronici in commento.
Paolo Nitti