AGENDA DEL LEGALE La gestione dei dati dei creditori: le centrali rischi

Fino a mille giorni sul "libro nero" dei cattivi pagatori

Re Artu San Valentino



L'avvocato Paolo Nitti, del Foro di Padova si occupa di diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari. Negli ultimi anni si è occupato della tutela dei risparmiatori coinvolti nei ben noti casi di crack finanziari (Argentina, Parmalat, Cirio, Lehman Bros.). Ha realizzato uno studio sul fenomeno del cosiddetto sovraindebitamento e sulla sua stretta correlazione con il reato di usura, con particolare riguardo alle fattispecie di contratti di credito (mutui fondiari, credito al consumo, carte di credito revolving, prestiti Ipdap). Da questa esperienza ha tratto la convinzione di come il cittadino sia poco o nulla informato sui problemi di natura giuridica soprattutto nei rapporti con istituzioni bancarie ed assicurative. In questa rubrica affronterà, per i nostri lettori, argomenti utili ed interessanti. Risponderà anche alle vostre domande, potete contattarlo in redazione scrivendo all'indirizzo: info@rovigooggi.it


In seguito alla grande diffusione del credito al consumo per gli istituti finanziatori è sorta l'esigenza di valutare in anticipo il grado di affidabilità dei propri clienti. Questo permette di ottenere informazioni precise ad esempio sul numero delle richieste di accesso al credito già istituite e di verificare inoltre la "storia" dei clienti per quanto concerne appunto i relativi pagamenti (morosità, inadempienza, sofferenze e così via).
Per soddisfare tale esigenza tutti gli istituti hanno introdotto nella loro operatività quotidiana la consultazione di una delle ormai numerose banche dati: le cosiddette centrali rischi presenti sul sistema (dette anche sistemi di informazione creditizia o Sic).
Le centrali rischi sono, in sostanza, archivi informatizzati contenenti una serie di dati relativi ai finanziamenti concessi o richiesti presso istituti o società finanziarie a loro volta collegati alle stesse banche dati.
Le centrali rischi private (le più note sono Eurisc della Crif spa, Experian e Ctc)  sono dei soggetti di diritto privato, costituiti nella forma giuridica della società per azioni che hanno abitualmente per oggetto sociale l'acquisizione, la raccolta, l'elaborazione, l'erogazione, la gestione e la distribuzione di informazioni e dati, solitamente di natura finanziaria.
Questi dati servono ad accedere ad un credito, compresa la richiesta ed il rilascio di una carta di credito, esclusivamente per finanziamenti di importo inferiore a 30 mila euro (per i prestiti di importo superiore a 75 mila euro è competente la Centrale rischi pubblica gestita dalla Banca d'Italia mentre per quelli di importo compreso tra 30 mila e 75 mila euro la Centrale rischi pubblica gestita dalla società Interbancaria per l'Automazione cosiddeto Sia sotto la vigilanza della Banca d'Italia medesima).
Negli ultimi anni però, e sempre più spesso, sono emersi problemi relativi all'esattezza, alla completezza, alla corretta gestione delle informazioni riguardanti i soggetti richiedenti l'accesso al credito.
Si è fatta quindi sempre più forte l'esigenza di regolamentare la gestione e l'accesso ai dati conservati in questi archivi così che, in data 1° gennaio 2005,  è entrato in vigore il “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti” elaborato dall'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.
Di particolare importanza è l'art. 2 secondo il quale la finalità del trattamento dei dati consiste esclusivamente nella tutela del credito e nel contenimento dei relativi rischi: ciò per valutare la situazione finanziaria ed il merito creditizio degli interessati o, comunque, la loro affidabilità e puntualità nei pagamenti. A maggior tutela, viene sancito espressamente che le informazioni presenti nei database delle centrali rischi non possano essere utilizzate per alcun altro scopo, specie se relativo a ricerche di mercato e promozione, pubblicità o vendita diretta di prodotti o servizi.
Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva relativa ai tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazione creditizia (art. 6 Codice deontologico):
  • Richieste di finanziamento: tempo necessario alla relativa istruttoria comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta
  • Richiesta di credito non accolta o rinunciata: non oltre 30 giorni dalla data di loro comunicazione al sistema
  • Morosità regolarizzate di due rate o di due mesi: 12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione salvo che, durante tale termine, non vengano registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti
  • Morosità regolarizzata in periodi di tempo superiori a due mesi ovvero relative a più di due rate: 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione salvo che, durante tale termine, non vengano registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti
  • Eventi negativi non regolarizzati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento o comunque dalla data di cessazione del rapporto
  • Rapporti che si sono svolti positivamente: 36 mesi in presenza di altri rapporti del cliente con eventi negativi non regolarizzati
Allo scadere dei termini riportati nella tabella i dati vengono eliminati dal sistema di informazione creditizia, sempre che nel corso dei medesimi intervalli di tempo non intervengano registrazioni relative ad ulteriori ritardi o inadempimenti.
Il partecipante, ovvero l’istituto finanziatore, può avere accesso al sistema di informazione creditizio delle centrali rischi qualora sussista un giustificato interesse riguardante esclusivamente: a) consumatori che chiedono di instaurare un rapporto o sono parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante, nonché i soggetti coobbligati anche in solido; b) soggetti che agiscono nella loro attività imprenditoriale o professionale per i quali sia stata avviata un'istruttoria per l'instaurazione di un rapporto di credito o comunque per l'assunzione di un rischio di credito con il medesimo partecipante; c) soggetti aventi un collegamento giuridico con quelli di cui alla lettera b) (coobbligati in solido o appartenenti a gruppi di imprese), sempre che i dati personali cui il partecipante intende accedere risultino oggettivamente necessari per valutare la situazione finanziaria o il merito creditizio dei soggetti di cui alla lettera b).
Per quanto concerne invece i diritti degli interessati ad accedere alle informazioni contenute in un sistema di informazione creditizie questi vengono esercitati secondo le modalità stabilite nel Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) ovvero presentando le relative istanze al gestore o al partecipante del sistema.
Qualora vi siano contestazioni da parte degli interessati relative agli inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o servizi oggetto del contratto sottostante al rapporto di credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema, su richiesta dell'interessato, del partecipante o, comunque, informando quest'ultimo, la notizia relativa all'esistenza di tali contestazioni tramite l'inserimento di una specifica codifica da porre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito.
Preme evidenziare che l'iscrizione all'interno di una di tali banche dati è evento automaticamente conseguente alla richiesta e all'erogazione di un finanziamento e può generare (come di fatto genera) gravi problemi nell'accesso al credito solo allorquando la relativa posizione venga "passata a sofferenza": evento che si verifica nelle ipotesi di insolvenza nel rimborso di rate anche di modesta entità.
Tali evenienze comportano il grave rischio di vedersi poi rifiutare l'erogazione di crediti ben più consistenti a fronte di lievissime insolvenze, il più delle volte, peraltro, giustificate da inadempimenti del soggetto venditore il bene al cui acquisto il prestito era destinato (mancata consegna, consegna di beni differenti o del tutto inidonei allo scopo cui sarebbero dovuti essere destinati etc..).
Accanto a tali ipotesi vi sono poi le semplici posizioni di “incaglio”, cioè di temporanee difficoltà del soggetto debitore che però non dovrebbero dar luogo a segnalazioni di sofferenza.
Emerge quindi evidente la grande responsabilità gravante sulle banche nella valutazione delle posizioni da segnalare come in sofferenza giacché errori e valutazioni eccessivamente rigide comportano, di fatto, l'esclusione dell'utente da qualsiasi accesso al credito.
Paolo Nitti
4 dicembre 2009
Il telefonino di Rovigo

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