AGENDA DEL LEGALE Il fallimento del consumatore nell'ordinamento statunitense

Sovraindebitamento... oltreoceano

Re Artu San Valentino


L'avvocato Paolo Nitti, del Foro di Padova si occupa di diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari. Negli ultimi anni si è occupato della tutela dei risparmiatori coinvolti nei ben noti casi di crack finanziari (Argentina, Parmalat, Cirio, Lehman Bros.). Ha realizzato uno studio sul fenomeno del cosiddetto sovraindebitamento e sulla sua stretta correlazione con il reato di usura, con particolare riguardo alle fattispecie di contratti di credito (mutui fondiari, credito al consumo, carte di credito revolving, prestiti Ipdap). Da questa esperienza ha tratto la convinzione di come il cittadino sia poco o nulla informato sui problemi di natura giuridica soprattutto nei rapporti con istituzioni bancarie ed assicurative. In questa rubrica affronterà, per i nostri lettori, argomenti utili ed interessanti. Risponderà anche alle vostre domande, potete contattarlo in redazione scrivendo all'indirizzo: info@rovigooggi.it


Nella rubrica di questa settimana gettiamo una sguardo dall'altra parte dell'oceano per esaminare come nell'ordinamento nordamericano in cui, notoriamente, vi è un elevatissimo tasso di ricorso al credito, in particolare al consumo, viene affrontato il fenomeno del sovraindebitamento del consumatore. Prima però, è opportuno darne una definizione: si potrebbe ritenere una situazione patologica determinata dall'impossibilità non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai propri redditi ed ai propri beni mobili ed immobili. Semplificando, rientrano nella categoria dei sovraindebitati tutti quegli individui e tutte quelle famiglie, che si trovano in una situazione di deficit economico in quanto il loro bilancio fa registrare uscite superiori alle entrate, queste ultime di qualsiasi natura esse siano o da qualsiasi fonte esse provengano, comprendendo in esse sia i redditi di lavoro sia le rendite provenienti dall'alienazione di beni familiari mobili ed immobili.
La legislazione statunitense in materia di "fallimento del consumatore" si fonda sull'assioma secondo cui il mercato attua una distribuzione dei rischi tra i quali rientrano a pieno titolo quelli di default dei consumatori. In tale prospettiva la normativa in vigore sino al 2005 era improntata ad un deciso e netto favor debitoris derivante dalla peculiare struttura della società americana, caratterizzata da un lato da una fievole rete di protezione sociale e dall'altro da una precoce e spregiudicata idea di democratizzazione del credito, cui da oltre un secolo fanno da corollario la deregolamentazione sia dell'accesso ai finanziamenti da parte dei privati, sia dell'applicazione dei tassi di interesse. Ne è derivato un sistema di consumatori assuefatti al debito e di finanziatori che, complice la deregulation di cui si è detto, hanno notevolmente alzato i livelli di costo del credito. Inoltre, gli operatori hanno progressivamente abbandonato gli strumenti per effettuare una seria analisi del rischio cliente, preferendo trasferire tale rischio sulla collettività attraverso forme di autoassicurazione, cioè applicando tassi di interesse sino a livelli che altrove verrebbero considerati usurari, ovvero utilizzando forme di garanzia standardizzate quali la consumer credit insurance (una sorta di polizza assicurativa contro il rischio di default del finanziato il cui premio viene da questi corrisposto unitamente alle rate del mutuo concessogli). Tali fattori hanno costituito un terreno assai fertile per il proliferare dei fenomeni di sovraindebitamento e conseguente attivazione di bankruptcy procedures che, stante la relativa facilità con cui, almeno sino alla riforma del 2005, è stato possibile ottenere l'esdebitazione, hanno raggiunto livelli preoccupanti sul piano sociale nonché favorito la diffusione di comportamenti opportunistici. In particolare, il US Bankruptcy Code delineava un sistema bipartito di consumer relief che faceva capo alle due procedure previste dal Chapter 7 e dal Chapter 13 del citato corpus normativo.
La procedura sub 7 (sino al 2005/06 richiesta dalla maggior parte dei debitori) prevede l'attribuzione degli eventuali attivi del fallito ad un trustee, incaricato della fase di liquidazione e successiva ridistribuzione del ricavato tra i creditori. In questo schema il debitore è privato di ciò che rimane del proprio patrimonio attivo (ferme restando le ipotesi di beni non aggredibili). La staticità di detta procedura appare evidente. Infatti, attraverso la sua instaurazione ci si limita a “fotografare” hic et nunc la situazione patrimoniale del debitore, ciò consente allo stesso di cancellare i propri debiti semplicemente conferendo quei beni che, al momento dell'attivazione della procedura, compongono il suo patrimonio, senza che vi sia alcuna considerazione per le dinamiche reddituali future in ragione delle quali i creditori potrebbero ottenere maggiore soddisfazione.
La procedura sub 13 dà, invece, avvio ad uno schema assai diverso giacché l'esdebitazione è solo ipotesi eventuale. Infatti, chi accede al piano definito dall'articolata disciplina del Chatper in commento inizia una vita under regime. Attraverso detto sistema la liberazione del debitore viene rinviata ad un momento successivo giacché ciò che viene destinato ai creditori è rappresentato dall'income (cioè dalla capacità reddituale del soggetto) eccezion fatta per quella parte di reddito che si rivela strettamente necessaria alle esigenze di vita del debitore. La contropartita della rinviata esdebitazione (il cosiddetto fresh start) è rappresentata dal fatto che il fallito non viene spogliato dei suoi beni e conserva sostanzialmente ampia libertà di gestione.
La riforma del 2005 (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act 2005 – comunemente noto come BAPCPA 2005) ha arginato la facilità con cui sino alla sua approvazione da parte del Congresso era consentita la remissione dei debiti, introducendo al contempo misure preventive volte ad evitare ripetuti fallimenti del debitore. In sintesi il punto cardine della riforma del 2005 è costituito dai means tests (proiezione futura del reddito attuale del fallito) che prevedono l'esdebitazione immediata ed incondizionata solo per coloro che non posseggono alcun asset e non possono provvedere in alcun modo al proprio sostentamento, non presentando al contempo future e ragionevoli aspettative di reddito. Solo a tali condizioni viene consentita l'attivazione della procedura di cui al Chapter 7 e la conseguente esdebitazione immediata. Altro aspetto centrale della riforma è rappresentato dalle procedure di formazione economica del debitore che attraverso un processo educativo sono volte a prevenire future "ricadute". Infine, nel clima di rigore instaurato dalla riforma sono previsti incentivi all'accordo dei creditori con il fallito giacché il creditore che non abbia accettato la proposta di un pagamento stragiudiziale senza un ragionevole motivo viene penalizzato in sede di distribuzione dell'attivo.
Nelle prossime settimane vedremo come in Europa, ed in particolare in Italia ove invero, il Legislatore non è mai riuscito a giungere all'approvazione di un provvedimento legislativo sul punto, vengano affrontati i fenomeni del sovraindebitamento e del fallimento del consumatore.

Paolo Nitti
30 dicembre 2009
Il telefonino di Rovigo

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