AGENDA DEL LEGALE Il sovraindebitamento del consumatore nell'ordinamento francese

Congelamento e rinegoziazione dei mutui d'oltralpe

IL POZZO MAGICO



L'avvocato Paolo Nitti, del Foro di Padova si occupa di diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari. Negli ultimi anni si è occupato della tutela dei risparmiatori coinvolti nei ben noti casi di crack finanziari (Argentina, Parmalat, Cirio, Lehman Bros.). Ha realizzato uno studio sul fenomeno del cosiddetto sovraindebitamento e sulla sua stretta correlazione con il reato di usura, con particolare riguardo alle fattispecie di contratti di credito (mutui fondiari, credito al consumo, carte di credito revolving, prestiti Ipdap). Da questa esperienza ha tratto la convinzione di come il cittadino sia poco o nulla informato sui problemi di natura giuridica soprattutto nei rapporti con istituzioni bancarie ed assicurative. In questa rubrica affronterà, per i nostri lettori, argomenti utili ed interessanti. Risponderà anche alle vostre domande, potete contattarlo in redazione scrivendo all'indirizzo: paolo.nitti@studiocampisiguiducci.it


Nella rubrica di questa settimana analizzeremo per sommi capi la soluzione adottata dal Legislatore francese per contrastare il fenomeno del sovraindebitamento dei consumatori. Il Legislatore d'oltralpe con l'introduzione della Loi n. 1010 31.12.1989, relative alla prevention et au reglement des difficultes liées au surrendettement des particuliares et des familles (prevenzione e gestione dei casi di sovraindebitamento delle famiglie), ha previsto una procedura distinta, anche nella natura giuridica, per il soggetto-consumatore impossibilitato a far fronte ai propri debiti, rispetto alle procedure concorsuali cui sono soggette le imprese insolventi. La disciplina della gestione dei casi di sovraindebitamento del consumatore, successivamente più volte modificata, è oggi contenuta nella Loi n. 710 del 01.08.2003, d'orientation et de programation pour la renovation urban. L'obiettivo ultimo perseguito dal Legislatore d'oltralpe, ricondotto a ragioni di solidarietà sociale, non è consistito unicamente nel predisporre strumenti idonei a soddisfare nel miglior modo possibile le pretese creditorie, ed al contempo, nel selezionare le famiglie meritevoli di ottenere nuovi finanziamenti e di continuare a far parte del sistema produttivo ma soprattutto, e con il sacrificio degli interessi creditori, nel provvedere al risanamento di queste ultime, sia attraverso l'elaborazione di un piano convenzionale di rientro, sia attraverso misure dirette alla eliminazione della situazione debitoria. La procedura di sovraindebitamento, che si svolge su istanza del debitore dinnanzi alla Commission surendettement competente, può idealmente essere suddivisa in tre fasi; la fase di composizione amichevole (phase amiable); la fase di composizione controllata (phase de reccomandation); la fase di congelamento della posizione debitoria (phase d'insolvabilité).
La prima fase è diretta a trovare un accordo tra il debitore ed i suoi creditori su un possibile piano di copertura del debito. Ove tale accordo si perfezioni assume la veste formale di un contratto sottoscritto dal debitore e dai creditori compresi nel piano, da sottoporsi al controllo di legittimità da parte del giudice dell'esecuzione affinché questi provveda alla sua omologazione.
Ove invece le parti non riescano a pervenire ad un accordo si da avvio alla fase successiva, sempre su istanza del debitore. In questo caso la Commissione, preso atto della mancata conclusione del contratto, provvede essa stessa all'elaborazione di un piano di rimborso da sottoporsi ai creditori i quali, in caso di dissenso potranno adire il giudice dell'esecuzione al cui controllo di legittimità il piano, anche se non contestato dovrà comunque essere sottoposto. Le fasi della procedura presuppongono che il debitore disponga di risorse tali da consentire da un lato l'attuazione del piano convenzionale di rientro e dall'altro la sopravvivenza del proprio nucleo familiare.
Ove invece tali condizioni non sussistano, la Commissione potrà disporre, in attesa di tempi migliori, il congelamento della posizione debitoria, per un periodo non superiore a cinque anni. A termine di tale periodo, la Commissione esaminerà nuovamente la posizione del debitore e, qualora le condizioni lo consentano, disporrà le misure necessarie al parziale soddisfacimento dei creditori, stabilendo la graduazione dei relativi crediti e l'imputazione dei pagamenti, il tasso di interesse applicabile, e le eventuali garanzie da fornire. Laddove, invece, la situazione del debitore sia rimasta invariata nonostante il tempo trascorso, la Commissione potrà proporre, accertata l'impossibilità di far fronte ai debiti e l'involontarietà del perdurare della situazione economica passiva, la cancellazione totale o parziale dei debiti.
Nell'ipotesi in cui il debitore si trovi sin dal principio in una situazione economica irrimediabilmente compromessa e, come tale, sia privo di qualunque prospettiva di recupero, il legislatore francese ha introdotto, un ulteriore procedimento distinto da quello sopra descritto. Al ricorrere di tali circostanze infatti, il debitore potrà sollecitare alla Commissione l'instaurazione dinnanzi al Giudice dell'esecuzione, di una procedura di risanamento personale, che seguendo le linee guida della procedura concorsuale giunge di fatto alla cancellazione totale dei debiti.
Nella prossima rubrica andremo ad esaminare i provvedimenti adottati dal Legislatore italiano in relazione al fenomeno del sovraindebitamento dei consumatori e delle famiglie.

Paolo Nitti
27 gennaio 2010
Il telefonino di Rovigo

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