Il personale addetto alla produzione e alla vendita di prodotti alimentari deve essere informato e formato sulle condizioni sanitarie minime in cui operare. L'azienda sanitaria Ulss 19 di Adria affianca le associazioni di categoria nel formare il personale addetto
Adria (Ro) - E’ ormai noto a tutti gli operatori del settore alimentare l’obbligo di garantire, al proprio personale dipendente, formazione e informazione finalizzate alla prevenzione del rischio derivante dalla manipolazione di alimenti. La normativa prevede la sostituzione del “vecchio” libretto sanitario con un attestato conseguibile attraverso la partecipazione ad un corso di formazione della durata di tre ore, durante il quale devono essere sviluppati argomenti che diano precise conoscenze in materia di: igiene della persona, ovvero igiene delle mani, dell’abbigliamento e consapevolezza del proprio stato di salute; malattie trasmissibili dagli alimenti; sanificazione.
A dare particolare enfasi allo spirito della norma, mirato ad aumentare le conoscenze basilari di corretta prassi igienica, vi è la disposizione che ogni corso deve essere organizzato e tenuto presso enti o associazioni di categoria riconosciuti ed accreditati dalla Regione Veneto, i quali al termine del corso, dopo una comprovata acquisizione delle nozioni impartite da misurare tramite un questionario, rilasciano un attestato di formazione della validità di tre anni. Pure per i docenti di tali corsi è previsto un elenco di figure professionali ben preciso: tra queste vi è il personale delle Aziende Sanitarie Locali che operano nell’ambito del Servizio di igiene alimenti e nutrizione (Sian). Sin dall’entrata in vigore di questa disposizione all’Azienda Ulss 19 è molto attiva la collaborazione con alcune associazioni di categoria, che consente di mettere a disposizione professionisti qualificati del Sian in qualità di docenti permettendo contemporaneamente, a tale servizio, di divenire un osservatorio unico per la valutazione dello stato di applicazione e recepimento delle varie disposizioni normative. Sulla base dell’esperienza maturata sul campo, in questi anni di collaborazione e non solo di vigilanza, si può stendere un primo bilancio sul grado di efficacia della norma.
Si può affermare, innanzitutto, che il concetto secondo il quale la formazione è più efficace del vecchio libretto sanitario, in termini di ricaduta sulla qualità degli alimenti, è stato recepito dalla stragrande maggioranza degli operatori del settore alimentare. Il susseguirsi di modifiche normative o le difficoltà interpretative di alcuni punti, che hanno richiesto chiarimenti ufficiali da parte della Regione Veneto, richiedono alcune precisazioni:
1. vengono apportate “integrazioni per i soggetti esentati temporaneamente dall’obbligo dei corsi formativi/informativi e di autocontrollo” e pertanto s’informa che il possesso degli attestati di qualifica professionale triennale, riconosciuti in ambito nazionale, consente di ritenere assolto l’obbligo della formazione /informazione e di autocontrollo per i primi due anni successivi al conseguimento;
2.per l’effettuazione di stage da parte di allievi iscritti a percorsi di formazione professionale iniziale e triennali presso strutture di ristorazione è prevista la consegna del materiale “Norme di comportamento per una corretta preparazione/manipolazione sicura degli alimenti”: tale consegna deve essere ufficializzata con un documento che porta impresso il timbro del centro di formazione professionale, la firma dell’allievo e la data di consegna di tale documento.