La Suprema Corte ha stabilito che l'inquilino sfrattato dall'abitazione in affitto ha diritto ad essere risarcito del disagio causato dal trasloco se lo sfratto non è dettato da una reale ed urgente necessità
E’ una boccata d’ossigeno, per quanti hanno a che fare con case in affitto, la recente decisione della Suprema Corte in tema di diritto al risarcimento del danno a favore di chi ha subito uno sfratto.
Il Supremo Collegio ha infatti sentenziato che se il proprietario di un immobile intima lo sfratto per urgente necessità senza che quest’ultima effettivamente sussista, il conduttore ha diritto a vedersi risarcito il danno.
Si tratta di una pronuncia importante che può costituire indirettamente un’efficace tutela per quegli inquilini che indebitamente si vedono notificare dal proprietario-locatore una dichiarazione di urgente necessità abitativa che, nella realtà, cela l’intento di cedere l’immobile in affitto a terze persone, magari disposte a farsi carico di un canone di affitto più oneroso.
La vicenda dalla quale ha preso le mosse la suddetta decisione ha visto come protagonista un inquilino costretto a rilasciare in anticipo l’immobile da lui condotto perché, appunto, i proprietari hanno provveduto a notificargli una dichiarazione di urgente necessità abitativa dell’alloggio.
Dichiarazione che costituisce ipotesi di deroga alla vigente disciplina sulla proroga degli sfratti per cui, una volta notificata, obbliga l’inquilino a rilasciare anticipatamente l’immobile, ossia prima del naturale decorso del contratto di locazione.
Tuttavia, al rilascio dell’immobile deve seguire l’utilizzo personale dello stesso da parte dei legittimi proprietari.
Nel caso di specie, invece, questi ultimi lo avevano lasciato vuoto per alcuni mesi e, successivamente, concesso in locazione a terze persone.
Sulla scorta di ciò, la Cassazione ha riconosciuto l’illegittimità dello sfratto e, conseguentemente, il diritto dell’inquilino ad essere risarcito del danno subito, che consiste essenzialmente nel disagio derivato dal dover rilasciare in anticipo l’immobile e dalla necessità di dover trovare quanto prima una nuova abitazione. Tutto ciò senza che nei fatti sussista alcuna reale e legittima motivazione del proprietario all’intimazione di rilascio anticipato dell’immobile locato.
Angela Trombini
angela.trombini@libero.it