Martedì 18 maggio si è tenuto un convegno ad Unindustria sulle tematiche legate al “Made in” ed all’origine delle merci, allo scopo di fornire alle imprese strumenti aggiornati per essere in grado di leggere le vigenti norme in materia e poter così procedere ad una corretta etichettatura delle merci e dei beni prodotti
Rovigo - Aria di cambiamenti e novità per quanto riguarda il “Made in” e le indicazioni in materia di origine delle merci. Come l'ampliamento della legge in materia che inquadra come penale il reato di applicare il marchio italiano su un prodotto che italiano non è, o come la creazione del concetto "full made in Italy".
Queste tematiche sono particolarmente delicate per le imprese dei diversi settori, anche per via delle importanti ripercussioni che tali indicazioni hanno in Italia e all’estero.
A questo tema Unindustria Rovigo ha dedicato un seminario rivolto alle imprese, martedì 18 maggio, con lo scopo di illustrare le leggi che regolamentano la determinazione del “Made in ...”, confrontandole con i provvedimenti vigenti in alcuni Paesi europei ed extraeuropei.
"Si tratta di fornire un quadro - spiega Antonio Monesi, delegato all’internazionalizzazione di Unindustria Rovigo - di regolamenti generali vigenti, che vanno a vantaggio del consumatore, e che senza dubbio si riflettono sulle imprese che producono italiano e che vedono i loro prodotti e il marchio premiato dalle vendite".
L’intervento di Zeno Poggi, consulente d’impresa per il commercio estero, ha messo in evidenza come in quest’ambito l’Italia si sia dotata di un quadro normativo molto più preciso rispetto ad altre nazioni, allo scopo di tutelare i consumatori, fornendo chiare indicazioni sulle origini dei prodotti. In questo ambito infatti, non esistono norme uniformi volte a disciplinare a livello internazionale la dichiarazione di origine, sebbene, in Italia sia vigente l’obbligo della corretta informazione al consumatore circa l’origine geografica delle merci acquistate, ma c’è di più: costituisce reato penale commercializzare prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza.
Tale norma è stata ulteriormente ampliata con la legge 99/2009, la quale inquadra come reato penale anche l’uso di marchi italiani su prodotti che non sono originari dell’Italia, senza che su questi sia indicato il vero luogo di fabbricazione.
Poggi si è inoltre soffermato sul concetto di “full made in Italy”, indicazione applicabile, secondo la legge, a tutti quei prodotti “per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”.
Nessun procedimento penale, ma solo una sanzione amministrativa a chi trasgredisce le norme sulla trasparenza in Gran Bretagna ad esempio: qui, non vige alcun obbligo, ma qualora vengano riportate le indicazioni d’origine sui prodotti, queste non devono indurre il consumatore in errore. In Russia, invece, la dichiarazione d’origine è obbligatoria, e le informazioni devono essere riportate in russo.
Si tratta solo di alcuni esempi di leggi a tutela del consumatore nei Paesi europei ed extraeuropei. Anche le imprese, soprattutto le pmi, grazie alle norme europee ed italiane, risultano maggiormente tutelate, contro i colossi che producono all’estero senza dichiararlo ai consumatori e imponendo prezzi esorbitanti, vantando un Made in Italy che non è tale.
Antonio Monesi, interpellato anche sulla
vicenda Rossi, afferma di vivere da associato in una situazione di confusione, poiché i contorni dello
scandalo che hanno coinvolto il presidente degli industriali rodigini e il direttivo provinciale risultano poco chiari. La sua posizione è quella di tanti altri associati che vivono in un cono d'ombra le vicende di Unindustria.
Elisa Barion