DIRITTO E TUTELA FOIS
Violenza sulle donne, le discrepanze tra la legge che tutela e i retaggi culturali nei processi
Sì ad una tutela effettiva contro la violenza. L'avvocato Fulvia Fois cita esempi in cui la discriminazione del genere femminile avviene anche nelle sentenze delle aule dei tribunali. Serve la formazione degli operatori
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Care lettrici e cari lettori,
la rubrica di questa settimana vuole essere uno spunto di riflessione su un tema ancora molto attuale nonostante gli sforzi del legislatore: sto parlando dell’irradicabile tarlo che purtroppo da secoli erode la nostra società, ovvero la discriminazione nei confronti del genere femminile.
Come ben sappiamo, negli ultimi anni sono stati molteplici gli interventi del legislatore nel tentativo di rafforzare, almeno sul piano sostanziale, la tutela nei confronti di donne e minori, ancora considerati soggetti “deboli” della società: in questa prospettiva sono stati introdotti inasprimenti sanzionatori e nuove fattispecie di reato volte per l’appunto ad ampliare la portata difensiva nei confronti dei soggetti discriminati.
Purtroppo però, le previsioni normative restano un nulla di fatto se non supportate da un contestuale progresso sul piano processuale: il diritto, per operare, deve essere necessariamente concretizzato nelle aule giudiziarie ma i fatti di cronaca sembrano dimostrare il contrario.
Capita spesso, infatti, che nei tribunali si verifichi una discrepanza tra quanto previsto dalla legge e quanto invece effettivamente applicato da giudici e dagli operatori di giustizia. Per capire la portata del fenomeno sembra opportuno riportare alcuni casi.
Il 23 novembre 2017 la Corte d’appello di Ancona ha assolto tre ragazzi accusati di violenza sessuale nei confronti di una ventiduenne peruviana: la Corte ha decretato l’innocenza dei tre partendo dal presupposto che la vittima fosse fisicamente inappetibile, troppo mascolina e in quanto tale insuscettibile di essere vittima di aggressioni fisiche a sfondo sessuale.
Sempre nel 2017, a Torino, un uomo veniva assolto dall’accusa di violenza sessuale perché nel corso dell’aggressione la vittima non aveva urlato, “limitandosi” a dire “no, basta”; secondo i giudici, la donna non ha manifestato il patema e la sofferenza tipici di chi vive l’usurpazione della propria intimità ed anzi, rischia ora di essere condannata per calunnia a seguito di un processo aperto a suo carico.
Ma non finisce qui.
Nel caso Castaldo, il colpevole, condannato in primo grado a trent’anni di reclusione per aver strangolato la compagna, in secondo grado ha visto scemare la condanna a soli sedici anni di carcere sulla base della tempesta emotiva ingeneratasi in lui al momento della commissione del reato.
Alla stessa pericolosa conclusione si è pervenuti nel 2019 per il caso Gamboa, in cui l’imputato veniva condannato a sedici anni di carcere per avere ucciso a coltellate la compagna: la giudice ha ritenuto che l’uomo abbia agito non solo per gelosia ma in balìa di uno stato d’animo intenso dettato dalla rabbia e dalle provocazioni della vittima, “in reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contraddittorio, che l’ha illuso e disilluso allo stesso tempo”.
La vittima che diventa carnefice, il carnefice che diventa vittima del suo stato emotivo e per questo ha diritto ad un trattamento di favore, non dissimilmente a quanto avveniva fino a trentotto anni fa per il delitto d’onore.
Il diritto avanza ma è rallentato dai retaggi culturali che permeano la nostra società e purtroppo si manifestano anche in quei luoghi che dovrebbero invece configurarsi ed essere percepiti dalle vittime come “nido” sicuro in un momento drammatico della propria vita.
Quello che emerge è una scarsa attenzione e un deficit di sensibilità per il profilo psicologico della vittima, con la conseguenza che spesso la stessa rinuncia a difendersi e tutelarsi: dimostrazione ne sia che, interrogate sui motivi che le trattengono dallo sporgere querela, le donne riportano soprattutto una scarsa fiducia nelle istituzioni e il timore di non essere aiutate, credute e capite.
Il rischio, dunque, è quello della cd. “vittimizzazione secondaria”: la donna si trova ad essere duplicemente vittima, del carnefice prima e dell’autorità giudiziaria poi, rimanendo in un limbo di sofferenza e frustrazione che riduce i progressi faticosamente raggiunti dal punto di vista normativo in un desolante “nulla di fatto”.
In attesa che venga effettivamente concretizzata l’opera formativa, anche sotto il profilo psicologico, degli operatori del diritto prevista dal Codice Rosso, non ci resta che ricordare a tutte le donne che esistono realtà efficienti, gestite da veri e propri angeli custodi, che aiutano le vittime non solo ad uscire dal baratro ma soprattutto a riscoprire la propria forza e la dignità lese e a dare un nuovo inizio alla propria vita.
Vi chiedo di DENUNCIARE sempre chi tenta di abusare o abusa di voi perché è giusto che venga perseguito dalla legge, perché è giusto fare in modo che altre persone non subiscano quello che avete subito voi, perché la giustizia c’è e pure chi vi può concretamente aiutare a tutelare i vostri diritti.
Se avete domande da sottopormi o volete suggerirmi dei temi da trattare potete farlo scrivendomi a dirittoetutela3.0@gmail.com.
Avvocato Fulvia Fois
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