#elezioniVENETO2020
Il ricorso al Tar di Monica Giordani contro l'elezione di Simona Bisaglia è stato dichiarato inammissibile
La prima dei non eletti della Lista Zaia aveva chiesto al tribunale un riconteggio delle preferenze personali ricevute, 853, contro le 890 registrate a favore dell'ex assessore comunale di Trecenta
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Il Tribunale amministrativo regionale ha sentenziato che il ricorso di Monica Giordani, assistita dall'avvocato Paolo Bissaro, è inammissibile.
Giordani, candidata nella lista “Zaia Presidente” con 853 preferenze, ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti del 6 ottobre 2020 chiedendo al Tar del Veneto che - verificate le esatte preferenze elettorali espresse nella circoscrizione elettorale di Rovigo – venga disposta la correzione del verbale di proclamazione degli eletti del 6 ottobre 2020 dell’Ufficio centrale Regionale e per effetto di tale modifica venga dichiarata eletta la ricorrente al posto della controinteressata che ha conseguito 890 preferenze.
La motivazione del ricorso dell'ex vicesindaco di Rovigo Monica Giordani deriverebbe dal fatto che "si sarebbe verificata una serie di malfunzionamenti nella trasmissione dei dati del voto all’Ufficio Elettorale Provinciale e ancora all’Ufficio Centrale Regionale.
Ciò troverebbe conferma nella “discrepanza di voti rilevati dall’Osservatorio Elettorale del Consiglio Regionale con i dati rilevati dall’Ufficio Territoriale del Governo”.
Inoltre, nel Comune di Badia Polesine tali malfunzionamenti avrebbero “comportato l’inserimento manuale dei dati e la ‘forzatura’ del sistema stesso”, con conseguente confusione nello svolgimento delle operazioni elettorali.
L'interessata al ricorso Simona Bisaglia, si è costituita in giudizio con l'avvocato Paola Malasoma che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di Giordani in ragione della “assoluta carenza di elementi atti a corroborare tutte quelle censure che vengono solo vagamente delineate". L’eccezione di inammissibilità ha evidenziato come “deve ritenersi inammissibile il ricorso con cui si deduca - in via puramente dubitativa o comunque probabilistica, ovvero senza che venga apportato un minimo elemento di prova - che nello spoglio delle schede siano stati commessi errori nell'attribuzione dei voti alle singole liste o a singoli candidati e si chieda il riesame delle schede stesse, poiché in tal caso un accertamento istruttorio avrebbe il solo scopo di verificare se sussistono elementi probatori idonei a comprovare i vizi dedotti e questo onere incombe al ricorrente".
Il tribunale ha quindi ritenuta legittima la posizione espressa dalla consigliera regionale Bisaglia che ha sottolineato come "le censure proposte dalla ricorrente hanno natura meramente dubitativa-probabilistica: la ricorrente allega infatti generici malfunzionamenti del sistema di trasmissione dei dati e chiede di verificare se l’errore nell’indicazione delle preferenze, meramente ipotizzato, si sia effettivamente verificato. I documenti prodotti non sono idonei ad integrare nemmeno un principio di prova dei vizi lamentati e non viene fornito alcun elemento di riscontro dei pretesi errori nella manifestazione delle preferenze".
Il Tar ha quindi definitivamente pronunciato sul ricorso proposto dichiarandolo inammissibile.
Articolo di Giovedì 28 Gennaio 2021
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