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PESCA

Il Tar, per la seconda volta, dichiara illegittimi i provvedimenti della Provincia di Rovigo contro il rilascio delle autorizzazioni di pesca

Annullati tutti i rifiuti alle richieste di nulla osta per la pesca provenienti da Palazzo Celio: le ragioni addotte ai dinieghi sono infondate ed illegittime

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PORTO TOLLE (Rovigo) - Piena soddisfazione dei legali del Consorzio di Scardovari per il rilascio delle autorizzazioni provinciali di pesca. “In un arco temporale di 10 giorni il Consorzio Coop. Pescatori OP Scarl ottiene ben due provvedimenti favorevoli nei confronti della Provincia di Rovigo.

Il primo, emesso dal Consiglio di Stato e pubblicato il 22.11.21 a scioglimento della riserva assunta dall'udienza del 18.11. u.s.,  in totale accoglimento delle tesi difensive dei legali del Consorzio, ha respinto l'istanza ex art. 111 c.p.a.  di sospensione degli effetti derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 231 del 07.1.2021 avanzata dalla Provincia di Rovigo - comunicano dalla segreteria del Consorzio delle cooperative di pescatori - Sostanzialmente la Provincia chiedeva  al Consiglio di Stato di sospendere gli effetti della sentenza dallo stesso pronunciata in materia di giurisdizione con la quale dichiarava la sussistenza della stessa in capo al giudice amministrativo, in attesa della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione a seguito di ricorso dalla stessa proposto.
Il Consorzio si è costituito depositando memoria difensiva con la quale evidenziava in punto di diritto il difetto del presupposto richiesto dalla norma ossia la sussistenza di circostanze di "eccezionale gravità ed urgenza, che l'art. 111 c.p.a. pone a fondamento dell'esercizio del potere del  Consiglio di Stato di sospendere gli effetti della sentenza in pendenza di ricorso in Cassazione. 

In buona sostanza, la sentenza del Consiglio di Stato in punto di giurisdizione è tuttora efficace e produttiva di effetti giuridici, contrariamente a quanto auspicato dalla Provincia di Rovigo.

La seconda pronuncia, emessa dal TAR del Veneto e pubblicata il 30.11.2021, con la quale quest’ultimo ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio, volto ad ottenere l’ottemperanza da parte della Provincia di Rovigo della sentenza emessa dal TAR n. 739/2021.

Il TAR “ordina alla Provincia di dare esecuzione alla predetta sentenza provvedendo come in motivazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa”, disponendo altresì la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio.

Si ricorda che con sentenza n. 739 /2021 il  TAR ha annullato, in quanto illegittimi, i provvedimenti della Provincia, con i quali la stessa negava il rilascio del nulla osta, confermando in tal modo l’infondatezza e l’illegittimità delle ragioni addotte per giustificare il suo comportamento.

Il TAR affermava che il regolamento per il rilascio dei permessi è indubbiamente valido, anche ovviamente a seguito della proroga della Convenzione, e deve essere applicato secondo il suo tenore letterale e logico; negare il nulla osta alle nuove graduatorie è contrario alla ratio delle norme regolamentari, che prevedono la redazione periodica con cadenza semestrale di nuove graduatorie “secondo i criteri ispirati a finalità sociali e solidaristiche – predisposti dalla provincia di Rovigo in accordo con il Consorzio per tutto il periodo in cui esso deve operare.”

Nonostante la pronuncia del TAR la Provincia, in totale spregio della sentenza del Giudice Amministrativo, non provvedeva al rilascio del nulla osta, tanto da costringere il Consorzio a ricorrere nuovamente al TAR per ottenere un ordine di esecuzione della sentenza stessa; ricorso che ha trovato accoglimento con la sentenza emessa il 30.11.2021.

L’atteggiamento della Provincia è paradossale! Un Ente Pubblico rifiuta espressamente di dare esecuzione ad una sentenza dello Stato Italiano.

La Provincia di Rovigo, piuttosto che prendere atto della sentenza pronunciata in primo grado da TAR, con la quale si confermava l’assoluta correttezza dell’azione del Consorzio, e procedere come da dispositivo, ha tentato in tutti i modi di paralizzare il rilascio dei permessi di pesca, proponendo appello alla stessa avanti al Consiglio di Stato, presentando ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato con la quale si dichiarava la giurisdizione del Giudice amministrativo, presentando istanza di sospensione degli effetti della sentenza del TAR e da ultimo tentando di differire la pronuncia del Tribunale anche in sede di decisione del ricorso di ottemperanza.

La Provincia ha ora tre mesi tempo per eseguire tale sentenza.

Articolo di Giovedì 2 Dicembre 2021

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