WWW.DIRITTOETUTELAFOIS.COM
L'Inps si coordina con la giurisprudenza: meglio tardi che mai!
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta l'intricato tema della pensione di reversibilità a favore del coniuge separato con addebito anche se non è titolare del diritto agli alimenti
0Succede a:



questa settimana voglio parlare con voi di una recente circolare dell’INPS relativa alla cosiddetta pensione ai superstiti, ovvero una percentuale della pensione che viene riconosciuta in caso di decesso del pensionato (in questo caso si parla di pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) ai suoi familiari superstiti.
Questa pensione, spetta normalmente al coniuge, al coniuge divorziato (eventualmente in concorso con il nuovo coniuge del pensionato deceduto), ma anche ai figli minori, ai figli inabili al lavoro, ai figli maggiorenni che siano ancora studenti fino ai 26 o ai 21 anni a seconda che frequentino o meno l’università.
In mancanza di questi soggetti o qualora gli stessi non rispettino i requisiti per poter percepire la pensione, il beneficio spetterà ai genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto, ovvero ai fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a carico del lavoratore deceduto.
La disciplina, dunque, sembra chiara, eppure molteplici sono stati i dubbi che nel corso del tempo sono sorti in ordine alla percepibilità della pensione ai superstiti.
Pensiamo ad esempio alla possibilità di beneficiare della pensione di reversibilità o indiretta anche per il coniuge separato con addebito, possibilità che fino ad ora è stata riconosciuta solo nel caso in cui quest’ultimo sia titolare dell’assegno alimentare, in aperto contrasto con la giurisprudenza, da sempre incline al riconoscimento del beneficio a prescindere dalla titolarità dell’assegno.
Con notevole ritardo - ma come si suol dire, meglio tardi che mai - pochi giorni fa, sul punto si è finalmente pronunciato l’Inps, che con la circolare n. 19 del 1° febbraio 2022, facendo proprio l’orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni, ha riconosciuto il diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato con addebito a prescindere dalla percezione dell’assegno alimentare.
Un chiarimento importante, dunque, che non dimentica di fornire indicazioni anche a tutti quei coniugi separati con addebito che, nel corso del tempo, hanno visto rigettate le loro istanze proprio in ragione della mancata percezione dell’assegno agli alimenti: le domande respinte dovranno infatti essere riesaminate, sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
E se nel frattempo la pensione è stata liquidata in favore di altri soggetti?
L’Istituto chiarisce che in questo caso il riconoscimento del diritto in favore del coniuge superstite separato con addebito comporta la ricostituzione o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria, anche se non si procederà al recupero delle somme corrisposte.
COSA NE PENSO IO?
Credo che questa presa di posizione da parte dell’Inps fosse quantomeno doverosa e necessaria per colmare una delle tante lacune e discrasie che affliggono il nostro sistema.
È quantomeno impensabile che un soggetto, cui la giurisprudenza riconosce un diritto non possa, di fatto, esercitarlo.
Tuttavia, ad onor del vero, la circolare sembra risolvere la situazione soltanto a metà.
Se da un lato non possiamo che apprezzarne il contenuto, dall’altro dobbiamo anche considerare le problematiche dalla stessa derivanti.
Pensiamo, ad esempio, a tutti coloro che hanno visto svanire la possibilità di percepire la pensione di reversibilità o indiretta proprio a causa del ritardo dell’Inps: cosa ne è del diritto di queste persone?
Nessun profilo risarcitorio all’orizzonte, nessuna previsione, soltanto un’implicita ammissione di responsabilità da parte dell’Istituto.
Non ci resta che attendere le risposte della Giurisprudenza anche su detto punto.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com.
AVV. FULVIA FOIS
Articolo di Domenica 6 Febbraio 2022
Crea un profilo personale e accedi a una serie di servizi esclusivi su RovigoOggi.it




