Condividi la notizia

DIRITTOETUTELAFOIS.COM

Diffamazione aggravata online via web, social, mail: nuovi chiarimenti

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois presenta una recente sentenza della Corte di Cassazione ed una del Tribunale di Verona che offrono nuovi chiarimenti in materia di diffamazione e lesione della brand reputation

0
Succede a:
Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un tema che mi appassiona molto e che interessa a tantissime persone, ovvero la diffamazione aggravata on-line, reato in relazione al quale vi evidenzio due pronunce molto importanti, che faranno sicuramente discutere.
La diffamazione aggravata online è un reato che richiede, per la sua configurazione, che il destinatario del messaggio diffamante sia riconosciuto o riconoscibile e che il post o il contenuto diffamante sia portato a conoscenza di più persone, con il conseguente rischio di sua diffusione incontrollata.

Questi presupposti, dunque, sembrerebbero circoscrivere la diffamazione aggravata on-line esclusivamente alle ipotesi in cui il contenuto diffamatorio sia pubblicato su un social network, su un sito web, su una piattaforma di condivisione di video e/o foto, o su una chat di gruppo, di fatto escludendo, invece, tutti i casi in cui lo scambio del messaggio lesivo dell’altrui reputazione intervenga tra soli due soggetti ad es. via e-mail o all’interno di una chat privata.

Tuttavia, recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta proprio su questo punto, riconoscendo che anche il messaggio di posta elettronica inviato da un soggetto ad un altro, può integrare il requisito della “comunicazione con più persone” qualora l'accesso alle caselle di posta elettronica da cui è stato inviato o ricevuto il messaggio diffamante sia consentito almeno ad un altro soggetto, ai fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale possibilità di accesso sia nota al mittente o quantomeno, prevedibile secondo l'ordinaria diligenza.
Infatti, se le caselle di posta elettronica possono essere consultate anche da altri colleghi e membri dello staff, il commento poco carino intercorso tra due soggetti potrebbe essere inoltrato anche ad altre persone e diventare ben presto di dominio pubblico, con conseguente grave pregiudizio per la vittima.
Ma un’altra importante pronuncia si registra anche relativamente alla condotta ritenuta penalmente rilevante per il reato di diffamazione aggravata online.

A questo proposito, dobbiamo fare molta attenzione non solo a quello che scriviamo sui social network o sui siti web ma anche alle emoticon che scegliamo di utilizzare per “arricchire” i nostri post.

Solo poche settimane fa, infatti, il Tribunale di Verona ha ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata un uomo che, dopo aver scritto un post dal contenuto abbastanza pungente nei confronti di un professionista, aveva deciso di mettere la “ciliegina sulla torta” adornandolo con una non troppo piacevole emoticon rappresentante un escremento.

Ebbene, secondo il Giudice, ad essere lesivo dell’onore, decoro e reputazione della vittima, in questo caso, non è tanto il post (il cui contenuto rientrerebbe nel tutelato diritto di critica), quanto, piuttosto, proprio l’emoticon scelta, qualificata dal Giudice come un attributo gratuitamente offensivo, dal momento che l’imputato avrebbe potuto esprimere il proprio punto di vista sull’operato della vittima anche senza ricorrere ad immagini di dileggio, del superflue rispetto al diritto di manifestare il proprio disappunto o disaccordo.
Per questo la sentenza parla chiaro: oltre a dover risarcire il – seppur minimo – danno cagionato, l’uomo dovrà anche pubblicare per sette giorni consecutivi sulla propria pagina Facebook, la notizia della condanna emessa nei suoi confronti.

COSA NE PENSO IO?
Ritengo importante evitare di offendere le persone ben potendo ciascuno di noi esprimere il proprio pensiero in modo civile.
Nel caso in cui ciò non viene rispettato e addirittura si commette l’offesa alla persona sui social o tramite mail accessibile da parte di più soggetti o usando emoticon spregevoli è corretto che la persona offesa non reagisca ma agisca individuando l’autore dell’offesa e raccolga le prove in modo documentale. Chi ha diffamato una persona o un’azienda ledondone la cosiddetta Brand reputation, deve essere perseguito penalmente, condannato e obbligato al risarcimento di tutti i danni.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com.
AVV. FULVIA FOIS
Articolo di Domenica 24 Aprile 2022

Condividi ora la notizia con i tuoi amici

La tua opinione conta!

Contribuisci alle discussioni quotidiane con gli altri utenti di Rovigo.News