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DIRITTO E TUTELA 3.0

Separazione o divorzio consensuale. E se uno dei due cambia idea?

Cosa succede nella separazione consensuale e divorzio congiunto laddove uno dei coniugi decida di revocare il proprio consenso. Lo spiega l'avvocato Fulvia Fois

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Cari lettori,
mi è capitato di recente che alcune persone mi abbiano fermato chiedendomi alcune precisazioni riguardanti la separazione consensuale o il divorzio congiunto.
Come per lo più già noto a molti, si parla di separazione consensuale o di divorzio congiunto quando i coniugi hanno liberamente raggiunto un accordo su tutte le condizioni inerenti la fine dell’unione coniugale (affidamento dei figli, diritto di visita, mantenimento, assegnazione della casa coniugale, divisione dei beni in comune etc), che hanno trasfuso in un ricorso depositato in tribunale.
Dopo il deposito del ricorso, viene fissata un’udienza, nel corso della quale i coniugi sono chiamati a confermare la volontà di separarsi o divorziare a quelle precise condizioni.
Se confermano, il procedimento si conclude con l’emissione, da parte del tribunale, di un’omologa per la separazione e di una sentenza per il divorzio.

Ma cosa succede se uno dei coniugi sottoscrive l’accordo e deposita il ricorso ma poi si pente, in quanto, a seguito di ripensamento e migliore ponderazione, ritiene le condizioni pattuite non convenienti o non adeguate alla fattispecie concreta?
La soluzione data dalla giurisprudenza è diversa a seconda che si versi in ipotesi di separazione consensuale o di divorzio.
Nel caso di separazione consensuale prevale l’interpretazione per cui il coniuge può revocare il proprio consenso fino all’udienza di comparizione dei coniugiLa revoca espressa dopo tale momento è irrilevante.
Se tempestivamente espressa, la revoca del consenso alla separazione consensuale comporta il venir meno di un requisito indispensabile per l’accoglimento del ricorso, ossia l’accordo delle parti stesse, poiché l’art. 158 del Codice Civile fa dipendere la separazione dal solo consenso dei coniugi.
Questo perché la separazione consensuale è il frutto di un accordo raggiunto dai coniugi, ritenuti capaci di autodeterminarsi liberamente, a cui il Tribunale, una volta ricevuto il visto dal Pubblico Ministero quando vi sono figli minori, è chiamato solo a dare efficacia.
In questo caso, il Tribunale può condannare alle spese di lite il coniuge che ha revocato il proprio consenso alla separazione consensuale senza un giustificato motivo.

Diversa è la soluzione in caso di divorzio congiunto, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la recente ordinanza n. 19540 del 24 luglio 2018, ha confermato l’orientamento per cui nel giudizio di divorzio, il Tribunale può ugualmente emettere la sentenza anche se uno dei due coniugi, prima della sentenza stessa, revoca il consenso già prestato.
La differente soluzione è dovuta al fatto che, secondo la Cassazione, l’accordo tra i coniugi in questo caso ha una natura non solo negoziale (come nella separazione consensuale) ma anche ricognitiva, nel senso che il Tribunale, a fronte del ricorso depositato, è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti di legge necessari per lo scioglimento dell’unione coniugale, ossia l’impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi (art. 1 Legge 898/1970) e una delle cause tassativamente elencate all’art. 3 della stessa legge.
Tra queste, quella maggiormente ricorrente è quella per cui la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nei procedimenti di separazione giudiziale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
In altri termini, la revoca della volontà ricognitiva da parte di un coniuge non impedisce che il Tribunale controlli ugualmente se sussistono i presupposti per la sentenza di divorzio e, in caso positivo, la emetta.

Invece la revoca, sempre da parte di un coniuge, del proprio consenso alle condizioni pattuite nel ricorso per divorzio (ossia la cosiddetta parte negoziale) è inammissibile, in quanto, come chiaramente affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 10462 del 13 febbraio 2018, il ricorso per divorzio congiunto dev’essere considerato come un’iniziativa comune e paritetica dei coniugi, cosicché la domanda può essere rinunciata solo da entrambi, mentre non è ammesso un ripensamento unilaterale.

Confido di aver chiarito, seppur senza pretesa di esaustività, i vostri dubbi sulla separazione consensuale e divorzio congiunto laddove uno dei coniugi decida di revocare il proprio consenso.

Se avete dubbi o vi fa piacere sottopormi una questione di vostro interesse potete scrivermi al seguente indirizzo: dirittoetutela3.0@gmail.com
 
Avv. Fulvia Fois
 
 
Articolo di Domenica 13 Ottobre 2019

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