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DIRITTO DI FAMIGLIA

Separazione giudiziale, tutto quello che c’è da sapere sull’addebito

L’avvocato Fulvia Fois risponde ad una delle domande che più frequentemente le viene posta: in caso di separazione tra coniugi cosa significa l’addebito? quando si chiede? come si ottiene?

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Care Lettrici e lettori,
nell’ambito della mia professione, con particolare frequenza negli ultimi tempi, mi è capitato di imbattermi in clienti che volevano chiedere o nei cui confronti era stato chiesto l’addebito della separazione e ho potuto constatare che le informazioni che avevano rispetto a questo istituto giuridico erano confuse, frammentarie ed incomplete.
Per questo ho pensato di dedicare la mia rubrica settimanale proprio all’argomento, in modo da far luce, nel modo più semplice possibile, sui dubbi di molti nostri lettori.

Dunque, cos’è l’addebito? 
Per rispondere a questa domanda dobbiamo precisare innanzitutto che l’istituto è applicabile solo alle ipotesi di separazione giudiziale, che, secondo quanto previsto all’art. 156, I comma del Codice Civile, può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Orbene, quando, in uno di questi casi l’insostenibilità della convivenza o il pregiudizio all’educazione della prole siano dovuti al comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, l’altro coniuge può chiedere che il Giudice, se ne ricorrono i presupposti, dichiari che la separazione è addebitabile all’altro coniuge (art. 156, II comma del Codice Civile).

Tre, quindi, i presupposti:
1) l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
2) i comportamenti di un coniuge contrari ai doveri matrimoniali (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione materiale e morale nell’interesse della famiglia, coabitazione),
3) la richiesta del coniuge interessato a far valere la responsabilità dell’altro nella fine del matrimonio.
L’addebito, in altre parole, è la dichiarazione da parte del giudice che il matrimonio è finito per i comportamenti di un coniuge contrari ai doveri che si era assunto nello sposarsi.

Come si può ottenere dal giudice la pronuncia di addebito?
Il coniuge che la chiede è tenuto a dimostrare le condotte dell’altro che hanno violato uno o più dei doveri propri del matrimonio.
Le prove potranno essere di varia natura (testimoni, documenti, fotografie, report investigativi etc).
Fondamentale, però, è dare la prova che quelle condotte sono state la causa della fine dell’unione coniugale, non una loro conseguenza.
In ogni caso il comportamento di ciascuno dei coniugi deve essere valutato in raffronto con quello dell’altro, per accertare che non si sia trattato di reazioni, immediate e non eccessive, a manchevolezze dell’altro coniuge.
Per fare un esempio, in caso di tradimento non basterà dimostrare la relazione extraconiugale del coniuge ma bisognerà anche dare la prova che la relazione adulterina è stata un fulmine a ciel sereno in un rapporto matrimoniale che fino a quel momento era stato sereno.
Vi è però un caso in cui la dimostrazione del solo fatto contrario ai doveri del matrimonio è sufficiente perché il giudice addebiti la separazione all’altro coniuge ed è quando questo ha inflitto reiterate violenze fisiche e morali all’altro coniuge.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo ordinanza 31901 del 10/12/2018) in questi casi le violazioni dei doveri matrimoniali sono talmente gravi da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, a prescindere da qualunque giudizio di comparazione con le condotte dell’altro.
Ciò perché si tratta di atti talmente gravi che sono comparabili solo con comportamenti omogenei, ossia con altri atti di violenza. 

Quali sono gli effetti della dichiarazione di addebito?
Va subito chiarito che le conseguenze dell’addebito hanno solo natura patrimoniale.
Vediamole nel dettaglio.
1) Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto a ricevere il mantenimento dal parte dell’altro, anche se ne ricorrano i presupposti, ossia anche se è il coniuge economicamente più debole.
E’ evidente che le conseguenze sul piano pratico sono diverse se il coniuge cui viene addebitata la fine del matrimonio è quello economicamente più debole o quello più forte.
Se, ad esempio, l’addebito è pronunciato nei confronti del coniuge disoccupato o con un reddito modesto, questo non potrà godere dell’assegno di mantenimento, con tutte le difficoltà che ne conseguono sulla sua possibilità di sostentarsi.
Se, invece, la separazione viene addebitata a quello economicamente più forte, la potenziale perdita dell’assegno di mantenimento è irrilevante, dato che non gli sarebbe spettato comunque.
Va precisato, però, che se il coniuge cui è addebitata la separazione versa in stato di bisogno, può essere disposto in suo favore il versamento da parte dell’altro di un assegno alimentare, ossia di una somma di denaro mensile minima, sufficiente a garantirgli solo la sopravvivenza e non il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
2) Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde i diritti successori verso l’altro coniuge.
In questo caso, se al momento dell’apertura della successione gode di un assegno alimentare a carico del coniuge cui non era stata addebitata la separazione, conserverà solo il diritto ad un assegno vitalizio a carico dell’eredità.
Va detto, sull’argomento, che in ogni caso i coniugi perdono reciprocamente i diritti successori con la sentenza di divorzio, cosicché sotto questo profilo la pronuncia di addebito ha solo la funzione di anticipare al momento della pronuncia della separazione un effetto che si verificherebbe per legge con il divorzio.
3) Colui che si vede addebitata la separazione perde il diritto alla pensione di reversibilità e alle altre prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.
4) Il coniuge cui viene addebitata la separazione è condannato alle spese del giudizio di separazione.

E se la richiesta di addebito non viene accolta dal Giudice?
In questo caso il coniuge richiedente sarà soccombente e, quindi, condannato alle spese legali in forza della norma giuridica per cui le spese legali seguono la soccombenza.
Tuttavia il Giudice, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, può compensare in tutto o in parte le spese legali, anche in relazione alle domande proposte dall’altro coniuge e non accolte.

Possono chiedere l’addebito entrambi i coniugi?
La risposta è  e gli effetti si produrranno nei confronti di entrambi se il giudice addebiterà la separazione a tutti e due, oppure solo nei confronti di quello contro il cui il giudice riterrà configurabile l’addebito.

Se avete perplessità sull’argomento o ne volete approfondire altri potete scrivermi al seguente indirizzo: dirittoetutela3.0@gmail.com
Avv. Fulvia Fois
Articolo di Domenica 27 Ottobre 2019

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