DIRITTOETUTELAFOIS.COM
Separazione o divorzio ed il Tfr dell'ex coniuge: a chi spetta?
L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois traccia i casi in cui l'ex coniuge può reclamare una quota del trattamento di fine rapporto percepito dall'ex o comunque come poter rivedere l'assegno di mantenimento
0Succede a:


Articolo di Lunedì 18 Aprile 2022

questa settimana voglio parlare con voi di un argomento che forse non tutti conoscono, ma che sicuramente è di grande interesse: sto parlando del diritto dell’ex coniuge di percepire una quota del Trattamento di fine rapporto del proprio ex.
L’art. 12 bis della legge sul divorzio riconosce infatti all’ex coniuge il diritto a chiedere, ed ottenere, una quota del TFR liquidato all’altro, pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è conciso con il matrimonio (comprendendo nel computo anche il periodo di eventuale separazione legale).
In altre parole, se Tizia è stata sposata con Caio (che lavorava già dal 1990) dal 2001 al 2021, Tizia potrà chiedere che le venga riconosciuto il 40% del TFR percepito da Caio, ma soltanto per la parte maturata dal 2001 in poi.
Affinché ciò sia possibile, tuttavia, devono essere rispettati alcuni requisiti; ad esempio, il coniuge che chiede la quota di tfr deve essere titolare di un assegno post-matrimoniale che gli viene erogato mensilmente e non deve essere passato a nuove nozze.
Ma il diritto alla quota di TFR vale sia per la separazione che per il divorzio?
Per capire meglio dobbiamo distinguere 3 casi:
- IL TFR E’ STATO LIQUIDATO PRIMA O DURANTE LA SEPARAZIONE
- In caso di comunione legale dei beni, cade in comunione anche il Tfr e, quando la comunione si scioglie (quando il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati o quando le parti sottoscrivono il verbale di separazione consensuale davanti al Presidente), la quota residua spetterà a ciascuno dei coniugi nella misura del 50%;
- In caso di separazione dei beni, invece, il coniuge non vanta alcun diritto sul TFR maturato dal partner, il quale, quindi, potrà disporne come meglio ritiene essendo tali somme ricomprese nella sua esclusiva disponibilità. Tuttavia, il fatto che il coniuge abbia percepito il TFR, incide sulla capacità economica dello stesso e potrà essere valutato dal giudice nel prevedere l’obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore dell’altro.
- IL TFR E’ STATO LIQUIDATO DOPO LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI MA PRIMA DELLA DOMANDA DI DIVORZIO
- IL TFR E’ STATO LIQUIDATO DOPO LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO
Ma facciamo attenzione!
Quanto appena detto, infatti, non vale per eventuali anticipazioni sull’indennità di fine rapporto che siano maturate e percepite dall’ex coniuge dopo l’instaurazione del giudizio di divorzio.
L’art. 12 bis fa infatti espresso riferimento alle indennità di fine rapporto percepite dall’ex coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per cui il coniuge non avrà alcun diritto sulle eventuali anticipazioni di TFR che sono state fatte in busta paga durante la pendenza del rapporto lavorativo, anche se avvenute successivamente alla presentazione della domanda di divorzio.
Dobbiamo infatti sapere che l’art. 2120 del Codice Civile permette al lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, di chiedere, in costanza di attività lavorativa, un’anticipazione non superiore al 70% sul TFR.
Se questo accade, l’ex coniuge potrebbe, tuttalpiù impugnare le anticipazioni di TFR dimostrando che sono state richieste dall’ex coniuge soltanto per “dispetto” ovvero per ridurre all’osso l’ammontare di TFR di cui l’ex coniuge può beneficiare: solo riuscendo a fornire una dimostrazione in tal senso, allora le anticipazioni saranno fatte rientrare nelle somme sulle quali operare il calcolo del 40% previsto dalla legge.
COSA NE PENSO IO?
Informatevi da un professionista se vi o spetta o non vi spetta il TFR e se la risposta è positiva pretendetelo magari contemperando anche altre e diverse esigenze.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com.

Articolo di Lunedì 18 Aprile 2022



